Il bonus 110% cambia modello
Modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione e/o lo sconto sul corrispettivo dei bonus casa al restyling. Ridenominazione di alcuni campi, integrazione delle istruzioni per la compilazione e, soprattutto, approvazione delle specifiche tecniche.
Con il provvedimento dello scorso 12 ottobre (n. 326047/2020, si veda ItaliaOggi di ieri), di fatto collocato sul sito istituzionale dell’agenzia il giorno successivo, sono state apportate alcune modifiche, più di stile (lievi modifiche) che sostanziali, al modello denominato «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica» e alle relative istruzioni.
Come indicato nel provvedimento direttoriale in commento sono state introdotte talune modifiche al modello già introdotto con il provvedimento dell’8/8/2020 (n. 283847/2020), in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, da utilizzare per l’esercizio delle relative opzioni da oggi (15/10/2020).
Si tratta di una ridenominazione di un campo del quadro «A», che cambia da «Intervento trainato Supebonus» in «Intervento Superbonus», di alcune indicazioni fornite con le istruzioni (pag. 3, in particolare) con una migliore indicazione delle barrature nel campo «Tipologia intervento» e una serie di ridenominazioni di alcune colonne nella tabella dei 27 interventi (eliminazione o inserimento di una X) di pagina 4 delle istruzioni.
Con il provvedimento dello scorso 12 ottobre, inoltre, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione del modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate, al fine di gestire definitivamente le opzione per il trasferimento dei bonus casa, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020.
È opportuno ricordare che il modello deve essere compilato dai contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per una serie di interventi sugli edifici che, in luogo dell’utilizzo “diretto” della detrazione, in abbattimento delle imposte dirette dovute, optano per un contributo sotto forma di sconto di corrispettivo dovuto fino a concorrenza dell’importo massimo pari al medesimo corrispettivo o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, imprese e banche o intermediari finanziari.
Con l’intervento non sono state fornite ulteriori istruzioni e il modello non è stato modificato nella sostanza, con la conseguenza che nel silenzio delle istruzioni, per effetto della struttura del modello, si rende necessario presentare una comunicazione autonoma e separata per ogni intervento eseguito (nelle istruzioni sono stati indicati ben 27 tipologie diverse), in relazione alla quale si intende esercitare una delle opzioni indicate dal citato art. 121 del dl 34/2020.
L’opzione per la cessione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite, però, alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e deve ritenersi irrevocabile (provvedimento n. 283847/2020 § 1.4).
La ricezione del modello è attestata da una ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate che la emette entro cinque giorni dal ricevimento della citata comunicazione, tenendo conto che, entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio la comunicazione già presentata può essere annullata o può essere interamente sostituita presentando una ulteriore e diversa comunicazione.
Nel dettaglio, il campo A si compone di dieci campi su due righe con indicazione, soprattutto, della tipologia dell’intervento e l’ammontare della detrazione spettante, il quadro B si compone di sei campi necessari per l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento mentre il quadro 2C è suddiviso in due sezioni, di cui la prima deve essere compilata se nel frontespizio è stata indicata e sottoscritta la parte relativa ai «Dati del beneficiario o del rappresentante del beneficiario» e la seconda nel caso in cui nel frontespizio sia stata indicata e sottoscritta la parte «Condominio».

